Associazione
Camperisti
per il Turismo
Itinerante
PALERMO
costituita
come "ACTIPALERMO"
in data 21/07/1997
STATUTO
e ATTO COSTITUTIVO
In
appendice, il Regolamento interno approvato ai sensi
dell'art. 18 dello Statuto Sociale.
Registrato
il 21 Luglio 1997 al n. 6686 3A dell'Ufficio Registro
Atti Civili di Palermo
Art.
1
-
Al fine di organizzare i possessori di Autocaravan
e Caravan, è costituita l'Associazione Camperisti
per il Turismo Itinerante ( A.C.T.I.) Palermo, con
sede presso: "Istituto Piccoli Passi", Via
Michele Titone, n. 22 - 90129 Palermo.
Art.
2
-
L'associazione
non ha finalità di lucro e persegue gli obiettivi
connessi con lo sviluppo del turismo itinerante, ed in
particolare:
a) partecipa e/o promuove manifestazioni
ed incontri per io sviluppo di una cultura legata al turismo
Plein-air, in particolare a quello itinerante;
b) promuove l'affiliazione alle strutture
nazionali ed internazionali che si occupano delle tematiche
collegate al turismo Plein-air;
c) promuove, ed eventualmente realizza
di concerto con le istituzioni locali e regionali, l'ampliamento
e l'insediamento di Campeggi, Aree di sosta e/o di parcheggio
per Autocaravan e/o Caravan, anche mediante l'uso in locazione
o in concessione
di terreni demaniali;
d) fornisce ai soci informazioni sui
campeggi e sulle località turistiche, predisponendo
altresì appositi itinerari italiani ed esteri;
e) stipula convenzioni con rivenditori
del settore, con officine specializzate, società
assicuratrici, etc...
f) opera a favore della diffusione di
una coscienza civica nel riguardi dei problemi dell'ambiente
e del territorio.
Art.
3
-
Possono diventare soci dell'A.C.T.I. Palermo tutti i possessori
di Autocaravan.
Possono altresì diventare soci
i possessori
di Caravan. Il numero di soci è illimitato.
-
L'aspirante socio dovrà presentare apposita istanza
scritta controfirmata da due soci fondatori e corredata
della quota
di iscrizione e di quella sociale per l'anno in corso.
-
Le istanze vengono valutate dal Consiglio Direttivo. La
domanda si intende accolta trascorsi sessanta giorni dalla
sua presentazione. Avverso il provvedimento di rigetto
dell'istanza è ammesso ricorso dell'interessato
da presentarsi
innanzi al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni
dalla comunicazione dei rigetto dell'istanza.
Art.4
-
I soci dell'associazione si distinguono in:
Soci Fondatori
Soci Ordinari
Soci Onorari.
-
Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto notarile
di costituzione dell'A.C.T.I. Palermo, nonché i
soci ordinari ammessi
a far parte di tale categoria con deliberazione dei Consiglio
Direttivo.
-
Sono soci ordinari tutti coloro che siano stati ammessi
con le modalità di cui al precedente art. 3.
-
Sono soci onorari coloro che si siano prodigati per lo
sviluppo dell'A.C.T.I. Palermo e/o che abbiano meriti
speciali, ammessi con delibera dell'assemblea ordinaria
dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari
sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione
e della quota sociale. Nelle occasioni assembleari, essi
hanno diritto di parola ma non quello di voto.
-
I soci hanno diritto ad usufruire di tutti i servizi dell'A.C.T.I.
Palermo nonché a partecipare alle manifestazioni
indette dalla stessa, con le modalità previste
nei relativi programmi.
-
I soci sono tenuti:
a) all'osservanza dei presente statuto
nonché delle disposizioni regolamentari emanate
dall'assemblea dei soci;
b) a versare entro il 15 Gennaio di ogni
anno la quota sociale, stabilita di volta in volta da
apposita delibera del Consiglio Direttivo, fatto salvo
quanto stabilito nelle "Disposizioni transitorie
e finali" di cui al presente statuto;
c) a tenere un comportamento coerente
con la filosofia del turismo pleinair ed al rispetto del
verde e della natura, nonché delle regole elementari
di convivenza civile;
d) a riconoscere quale unico giudice
delle eventuali controversie, in relazione all'attività
dell'A.C.T.I. Palermo e delle altre associazioni analoghe,
il Collegio dei Probiviri previsto dal presente Statuto.
-
La qualità di socio si perde per:
a) scioglimento dell'A.C.T.I. Palermo;
b) dimissioni volontarie, da presentarsi
per iscritto entro il 30 Novembre;
c) cancellazione per mancato versamento
della quota sociale;
d) non avere ottemperato alle disposizione
statutarie e regolamentari;
e) radiazione, quando venga arrecato
danno morale e/o materiale all'A.C.T.I. Palermo.
-
Le radiazioni di cui alla lettera e) del punto 7 del presente
articolo vengono deliberate dal Consiglio Direttivo a
maggioranza dei due terzi dei suoi membri. L'interessato
può ricorrere avverso il provvedimento di radiazione
entro quindici giorni, indirizzando la memoria difensiva
al Collegio dei Probiviri.
Art.
5
-
Il
patrimonio sociale dell'A.C.T.l. Palermo è
indivisibile ed è costituito dalle quote e
dai contributi versati dai soci, dai beni mobili e
immobili eventualmente acquisiti a qualsiasi titolo,
nonché da ogni altra entrata comunque introitata
dall'associazione.
-
Le quote sociali ed i contributi versati dai singoli
soci non verranno in nessun caso rimborsati.
Art.
6
-
Il
bilancio comprende l'esercizio finanziario 1°
Gennaio / 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato
dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Sindaci Revisori
entro il 28 Febbraio di ciascun anno.
-
L'organismo competente all'approvazione del Bilancio
annuale è l'assemblea ordinaria dei soci, da
tenersi a tal fine entro
il 31 Marzo di ogni anno.
-
Eventuali residui attivi di bilancio saranno così
distribuiti:
a) in quanto al 20%, al fondo di
riserva appositamente costituito in bilancio;
b) in quanto al restante 80%, per
il finanziamento di apposite iniziative di carattere
culturale e ricreativo tra i soci.
Art.
7
-
Sono
organi dell'associazione:
L'Assemblea dei soci;
Il Presidente;
Il Segretario;
Il Tesoriere/Cassiere;
Il Consiglio Direttivo;
Il Collegio dei Revisori dei Conti;
Il Collegio dei Probiviri.
Art.
8
-
L'Assemblea
dei soci è costituita da tutti i soci in regola
con il pagamento delle quote sociali correnti, nonché
dai soci onorari.
-
E’ convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo
a mezzo raccomandata e con un preavviso di almeno 10 giorni;
nella lettera di convocazione deve essere indicata la
data, il luogo e l'ora della riunione, sia in prima che
in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno
da discutere.
-
L'Assemblea
dei soci è convocata in via ordinaria ogni anno
entro il 31 Marzo per:
a) approvare il Bilancio Consuntivo dell'anno
precedente ed il Bilancio di Previsione per l'anno in
corso;
b) eleggere la commissione elettorale,
ove necessario;
c) eleggere ogni due anni gli organismi
statutari;
d) ratificare le ammissioni di nuovi
soci;
e) deliberare su ogni altra questione
inerente la gestione sociale.
-
L'Assemblea dei soci è convocata in via straordinaria:
a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo
deliberi, a maggioranza, in tal senso;
b) ogni qualvolta ne faccia richiesta
almeno 1/5 dei soci.
L'assemblea straordinaria dovrà avere luogo entro
il termine di 20 giorni dalla data in cui viene richiesta,
nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 del presente
articolo.
-
In prima convocazione, l'Assemblea del soci (ordinaria
o straordinaria) è regolarmente costituita con
la presenza di metà più uno dei soci. In
seconda convocazione, essa è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le delibere di assemblea vengono assunte con il voto favorevole
della maggioranza semplice dei presenti, ove non sia previsto
specifico quorum.
-
Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare
un solo altro socio con regolare delega sottoscritta,
ove non sia altrimenti disposto dal presente Statuto.
Art.
9
-
Le votazioni avvengono:
a) per alzata di mano;
b) per scrutinio segreto, ove richiesto
da 1/5 dei soci aventi diritto al voto;
c) per appello nominale, ove richiesto
da 1/5 dei soci aventi diritto al voto, e comunque ove
non venga avanzata e votata apposita richiesta di voto
per scrutinio segreto.
-
L'assemblea è presieduta da un Presidente eletto
dalla stessa all'apertura dei lavori. Quest'ultimo nominerà
un socio per esercitare le funzioni di Segretario, il
quale provvederà a redigere apposito verbale.
-
Le delibere sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento
dell'A.C.T.I. Palermo sono assunte a maggioranza dei due
terzi dei soci. In tali casi, non sono ammesse deleghe.
Art.10
-
I
Responsabili delle attività dell'A.C.T.I. Palermo
vengono eletti ogni due anni dall'Assemblea dei soci,
scegliendo tra i soci fondatori e quelli ordinari. Ove
la relazione dell'attività svolta nel biennio precedente
venga valutata positivamente, l'Assemblea può rinnovare
l'incarico.
-
Ai fini del precedente comma 1, sono attività dell'A.C.T.I.
Palermo
a) la gestione dell'attività ricreativa,
sportiva e culturale;
b) la predisposizione di raduni trimestrali
e dei vari programmi di attività, nonché
la promozione di quanto connesso allo sviluppo del turismo
itinerante;
c) la gestione di pubblicazioni dell’associazione;
d) la gestione delle Convenzioni con
terzi;
e) la predisposizione e la diffusione
tra i soci di itinerari italiani ed esteri per vacanze
itineranti;
f) ogni altra attività individuata
dal regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo
ed approvato dall'Assemblea dei soci.
Art.11
-
Il
Consiglio Direttivo è composto dal Presidente,
dal Segretario, dal Tesoriere/Cassiere e dai Responsabili
delle varie attività, come individuati dal precedente
art. 10.
-
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.
Si riunisce ordinariamente ogni sessanta giorni e straordinariamente
ove lo ritenga necessario il Presidente oppure un terzo
dei Consiglieri. la procedura è analoga a quella
per la convocazione dell'Assemblea.
-
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'A.C.T.I.
Palermo.
Esso delibera su tutte le materie non riservate specificamente
alla competenza dell'Assemblea, ed in particolare:
a) cura l'esecuzione delle deliberazioni
delle assemblee dei soci;
b) stabilisce di volta in volta la quota
sociale annuale che il socio deve versare, fatta salva
la previsione di cui all'art. 20 del presente Statuto;
c) predispone i bilanci consuntivi e
quelli di previsione, per il successivo inoltro al Collegio
dei Revisori dei Conti e quindi all'assemblea dei soci;
d) predispone il regolamento interno
da sottoporre all'assemblea dei soci;
e) delibera circa l'ammissione e la radiazione
dei soci;
f) elegge tra i responsabili delle attività
il VicePresídente che, in caso di assenza e/o impedimento
del Presidente, esercita le funzioni vicarie;
Art.
12
-
Il
Presidente è il legale rappresentante dell'A.C.T.l.
Palermo e rappresenta la stessa nei confronti dei terzi.
E’ eletto ogni due anni dall'Assemblea ordinaria
dei soci, salvo quanto previsto dall'art. 19 dei presente
Statuto.
-
Il Presidente può aprire conti correnti bancari,
contrarre ed incassare fidi (ove deliberati dall'Assemblea
dei soci), etc....
-
Il Presidente compie tutti gli atti necessari per avviare
una interlocuzione costruttiva con i responsabili di enti
locali territoriali ed associazioni al fine di ampliare
le possibilità di accoglienza dei turismo itinerante,
soprattutto nella provincia di Palermo.
Art.
13
-
Il
Segretario segue l'attività sociale, coordina i
Responsabili delle attività (ferma restando l'autonoma
determinazione degli stessi), prepara con il Presidente
i lavori dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo,
cura la tenuta del libro dei soci e quelli dei verbali
dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, ed
adempie a tutti i compiti amministrativi dell'A.C.T.l.
Palermo.
-
Il Segretario è eletto ogni due anni dall'Assemblea
ordinaria dei soci, salvo quanto previsto dall'art. 19
del presente Statuto.
Art.
14
-
Il
Tesoriere/Cassiere tiene la contabilità sociale,
trascrive le operazioni contabili in entrata e in uscita
in un apposito libro contabile.
-
E'
eletto ogni due anni dall'Assemblea ordinaria dei soci,
salvo quanto previsto dall'art. 19 del presente Statuto.
-
Egli cura il rilascio ai soci di apposita quietanza di
pagamento per il versamento delle quote sociali.
Art.
15
-
Il
controllo della contabilità sociale è affidato
ad un Collegio dei Revisori dei Conti eletto ogni due
anni dall'Assemblea ordinaria dei soci, salvo quanto previsto
dall'art. 19 del presente Statuto.
-
Esso è composto da tre membri, ed esercita le competenze
previste in materia dalla normativa vigente, oltre che
quelle demandategli dal presente Statuto.
-
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è
eletto nella prima seduta tra i tre componenti lo stesso
organismo.
Art.
16
-
Il
Collegio dei Probiviri è eletto ogni due anni dall'Assemblea
ordinaria dei soci, salvo quanto previsto dall'art. 19
del presente Statuto.
-
Esso è composto da tre membri, scelti tra i soci
o tra persone di indubbia moralità, anche estranee
al l'associazione, ed esercita le competenze previste
in materia dalla normativa vigente, oltre che quelle demandategli
dal presente Statuto. In particolare, dietro presentazione
di ricorso scritto,ha il compito di :
a) confermare o modificare le radiazioni
decise dal Consiglio Direttivo;
b) dirimere e/o decidere sulle controversie
tra i soci e tra questi ed il Consiglio Direttivo, nell'ambito
dell'attività sociale.
-
Qualsiasi decisione dovrà essere adottata entro
15 giorni dalla ricezione del ricorso, a mezzo di processo
verbale trascritto su apposito libro.
-
Il Presidente del Collegio dei Probiviri è eletto
nella prima seduta tra i tre componenti lo stesso organismo.
Art.
17
-
Nessun
compenso è dovuto a chiunque rivesta cariche
previste dal presente Statuto.
Art.
18
-
Per
quanto non previsto dal presente Statuto, e nel rispetto
delle norme in esso contenute, le quali costituiscono
fonte sovraordinata, il Consiglio Direttivo potrà
predisporre apposito regolamento interno da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.
-
Modifiche allo Statuto potranno essere apportate su proposta
dei Consiglio Direttivo ovvero su richiesta di almeno
la metà più uno dei soci.
L'Assemblea straordinaria all'uopo convocata delibera
con le modalità di cui al punto 3 dell'art. 9 dei
presente Statuto.
-
Analoga procedura dovrà seguirsi in caso di scioglimento
dell'A.C.T.I. Palermo. In tale eventualità, il
patrimonio dell'associazione sarà devoluto in beneficenza.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art.
19
-
In
fase di prima attuazione del presente Statuto, le cariche
statutariamente previste sono ricoperte esclusivamente
dai soci fondatori.
-
In sede di approvazione del presente Statuto, l'Assemblea
dei soci fondatori eleggerà gli organismi previsti
dallo stesso, con le modalità ivi indicate. Successivamente,
si provvederà alla predisposizione dell'atto costitutivo
dell'associazione che, unitamente a copia dello Statuto
approvato, dovrà essere registrato presso l'Ufficio
dei Registro di Palermo.
-
In ogni caso, la prima assemblea ordinaria chiamata ad
approvare il Bilancio Consuntivo 1997 ed il Bilancio di
previsione 1998, provvederà al rinnovo di tutte
le cariche sociali.
Art.
20
-
Per
i primi due anni di vita dell'A.C.T.I. Palermo (1997 e
1998) la quota sociale annua è fissata in £.
65.000 e quella di iscrizione in £. 25.000.
Art.
21
-
Per
quanto non previsto dal presente Statuto, valgono nell'ordine
il Regolamento interno e quelle del Codice Civile in materia.
APPENDICE
REGOLAMENTO
INTERNO (ex art. 18 Statuto Sociale)
Art.
1
-
In
conformità a quanto previsto dall’art. 18 dello
Statuto Sociale, il presente Regolamento interno è
finalizzato all’applicazione dello stesso Statuto, nonché
alla individuazione di regole e procedure ivi non ricomprese
ma necessarie per consentire lo sviluppo di una corretta
vita associativa.
Art.
2
-
Nel caso in cui un Responsabile di attività o il
Segretario si dimettano dalla carica, ovvero decadano
ai sensi dell’art. 4, comma 7 dello Statuto Sociale, il
Consiglio Direttivo è autorizzato ad affidare le
funzioni ad altro componente dello stesso Organismo, con
esclusione del Presidente.
-
Quanto sopra, nelle more della convocazione dell’Assemblea
ordinaria dei Soci che provvederà alla elezione
di un nuovo componente in sostituzione di quello dimissionario.
Art.
3
-
Ai fini dello svolgimento dell’Assemblea dei Soci, ordinaria
o straordinaria, ferme restando le disposizioni di cui
agli artt. 8 e 9 del predetto Statuto, si attuano quali
adempimenti propedeutici all’inizio dei lavori le procedure
di cui ai commi seguenti, ove l’ordine del giorno dei
lavori lo richieda.
-
L’Assemblea elegge la Commissione per lo Statuto e per
il Regolamento, composta da due soci più un componente
del consiglio Direttivo uscente, che la presiede ; essa
ha il compito di esaminare e valutare eventuali proposte
di modifica allo Statuto ed al Regolamento dell’Associazione
da sottoporre alla approvazione dei Soci.
-
L’Assemblea elegge la Commissione Elettorale, composta
da tre soci, tra i quali dovrà nominarsi un Presidente;
essa ha il compito di esaminare e convalidare le deleghe,
ove tale modalità di voto non sia espressamente
vietata dallo Statuto, nonché di esaminare e decidere
su tutte le vertenze di natura elettorale attinenti l’elezione
degli organismi statutari.
-
Il socio che vuole intervenire nel dibattito deve farne
richiesta al Presidente dell’Assemblea.
-
Coloro che chiedono di parlare per mozione d’ordine hanno
la precedenza, sempre che la mozione riguardi l’argomento
di cui si sta trattando.
-
La durata dell’intervento non può superare i 10
(dieci) minuti, a meno che l’Assemblea non disponga a
maggioranza semplice diversamente.
Art.
5
-
Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale
i Soci votano "pro-capite", senza tenere conto
di eventuali deleghe attribuite.
Art.
6
-
L’elezione degli organismi statutari si svolge con lista
unica e con diritto di scelta tra i candidati della stessa.
Il voto di lista è ammesso allorquando il numero
dei candidati non supera gli eleggibili.
-
La candidatura deve essere accettata per iscritto dall’interessato.
L’accettazione deve essere espressa con la firma posta
accanto al nominativo in lista.
-
Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior
numero di voti. In caso di parità, risulta eletto
il Socio che precede per numero di tessera sociale.
-
Per ogni votazione, non potranno esprimersi meno di 1/3
e più di 2/3 di preferenze rispetto al numero dei
candidati da eleggere.
-
La presentazione delle liste dovrà avvenire entro
30 (trenta) minuti dall’inizio dei lavori dell’Assemblea
dei Soci validamente costituita.
Art.
8
-
Per l’elezione del Presidente, si procede alla presentazione
delle candidature con le procedure di cui al precedente
art. 6.
-
Risulta eletto il candidato che abbia riportato un numero
di voti pari al 50% + 1 (uno) degli aventi diritto al
voto, ovvero i 2/3 dei voti validi espressi.
-
Se nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunge
il quorum previsto dal precedente comma 2, si procede
al ballottaggio tra i due candidati più votati.
-
In tale caso, risulterà eletto il candidato
che avrà riportato il 50% + 1(uno) dei voti
espressi.
-
Analogamente si procederà per l’elezione del Segretario
e del Tesoriere/Cassiere.
-
L’Assemblea, preliminarmente all’inizio delle votazioni,
deciderà il numero dei soci da eleggere quali Responsabili
delle attività individuate nell’art. 10 dello Statuto
sociale, con le modalità di cui all’art. 6 del
presente regolamento.
-
L’Assemblea può deliberare di eleggere un numero
di Responsabili inferiore a quello risultante dal totale
delle attività individuate nello Statuto. In tal
caso, potranno essere attribuite più attività
ad ogni singolo Responsabile.
Art.
10
-
All’insediamento del primo Consiglio Direttivo neo-eletto
si delibereranno gli incarichi da affidare ai Responsabili
di attività che, nel caso di rielezione di precedenti
Consiglieri, potranno essere riconfermati.
Art.
11
-
Ai fini dell’ammissione alla categoria di soci fondatori
in applicazione del comma 2, art.4 Statuto Sociale, i
soci ordinari devono possedere un’anzianità di
iscrizione all’ACTI Palermo di almeno cinque anni consecutivi.
Art.
12
-
Al fine di ovviare ad esigenze organizzative e di corretto
funzionamento interno, il rinnovo delle iscrizioni annuali
ed il relativo versamento della quota sociale annua deve
avvenire entro e non oltre il 31 Ottobre dell’anno precedente.
-
Al fine di agevolare le operazioni di verifica, il socio
è tenuto a fare pervenire al Segretario dell’Associazione
copia del bollettino postale da cui si evinca l’avvenuto
pagamento della predetta quota sociale.
Approvato
all'unanimità dall’Assemblea ordinaria dei Soci
del 20/04/2005. |